STATUTO
TITOLO I
Denominazione - Sede – Durata
Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita una società cooperativa, denominata: " CO.STA.CO. Società Cooperativa sociale ". Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di " COSTACO S. C. S. "
La sede è fissata nel Comune di Macerata.
E' facolta' dell'organo amministrativo trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune suindicato; spetta invece ai soci decidere la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonche' il trasferimento della sede in Comune diverso.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonche' le disposizioni in materia di societa' a responsabilita' limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica
Art. 2 – Durata
La durata della società è fissata fino al 31/12/2026 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.
TITOLO II
Disciplina di riferimento
Art. 3 – Normativa generale
Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.
Art. 4 – Normativa speciale
Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla legge 59/1992
Art. 5 – (Regime Mutualistico)
La cooperativa, nell'ambito delle proprie attivita', intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del Codice Civile.
TITOLO III
Scopo - Oggetto – Esercizio dell’attività
Art. 6 – Scopo sociale
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.
Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa di seguito indicate, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/91 .
La Cooperativa, inoltre, si propone i seguenti scopi in conformità agli interessi e ai requisiti dei propri soci:
a) promuovere il miglioramento economico, morale, e culturale dei soci, attraverso la fornitura, in prevalenza ai soci, di servizi di ogni tipo alle migliori condizioni economiche possibili (es. servizi culturali, consulenziali, turistico-ricreativi);
b) fornire ai soci e ai loro familiari, attraverso la stipula di specifiche convenzioni con imprese e enti, la possibilità di acquisire bene e servizi alle
condizioni migliori possibili, senza conseguire redditi vantaggiosi. La società Cooperativa può partecipare a consorzi o ad associazioni nazionali che abbiano per scopo la tutela e l’incremento della cooperazione. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie agli scopi sociali o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi. Potrà anche stipulare particolari intese con istituzioni affini per il raggiungimento degli scopi e dare in gestione anche parziale attività commerciali.
La Cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandola nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, o da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo delle attività sociali ( sportive-ricreative-culturali).
- compiere tutte le operazione contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali.
Art. 7 – Esercizio dell’attività
La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all’art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.
TITOLO IV
Soci
Art. 8 – Requisiti dei soci
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere ammessi a soci cooperatori:
- i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell’impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa
- le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30% di tutti i lavoratori della Cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo
- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell’art. 10 L. n. 381/91;
- i dipendenti pubblici e di enti di diritto pubblico, tutti i dipendenti dell’amministrazione di Macerata, tutti i vedovi/e, pensionati/e, ivi compresi i loro familiari, di qualunque provenienza, tutte le persone fisiche e giuridiche e le società di ogni genere. L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività della cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Possono essere altresì ammessi come
soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.
Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.
È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un’attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell’organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell’ulteriore rapporto.
Art. 9 – Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, recapito telefonico eventuale indirizzo e-mail;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l’apposito regolamento;
c) l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
Art. 10 – Procedura di ammissione
L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 9 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci
In caso di rigetto della domanda di ammissione, l’organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato.
In tal caso, l’aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell’organo amministrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell’assemblea stessa.
L’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
I soci hanno diritto al rilascio di una tessera sociale di riconoscimento comprendente tutto il nucleo familiare; le persone giuridiche e le società avranno diritto a tante tessere secondo le quote versate.
Art. 11 – Obblighi dei soci
I soci sono obbligati a versare con le
modalità e i termini che verranno indicati dall’organo amministrativo:
- la tassa di ammissione pari ad € 5,16 (euro cinque e sedici centesimi)
- l’importo delle quote minime prescritte pari ad euro venticinque e ottantadue centesime cadauna
- l’eventuale sovrapprezzo deliberato dall’assemblea;
Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Art. 12 – Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori
L'organo amministrativo puo' deliberare , nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:
a) alla loro formazione professionale
b) al loro inserimento nell'impresa.
I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
L’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:
- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in
coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:
- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore al 20 per cento di quello previsto per i soci ordinari.
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti per i soci ordinari.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell’apposito regolamento o nei casi previsti dalla legge, l’organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dalla legge.
Art. 13 – Recesso
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
L’organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.
Se i presupposti del recesso non sussistono, l’organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.
Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Art. 14 – Esclusione
L’esclusione è pronunciata dall’organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:
a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l’ammissione in cooperativa;
b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 8 senza la prevista autorizzazione dell’organo amministrativo;
e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
g) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa;
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.
Art. 15 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione
Salvo diversa e motivata decisione dell’organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell’ulteriore rapporto di scambio mutualistico.
In caso di recesso, l’ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell’organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.
In caso di esclusione, l’ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.
Art. 16 – Diritti conseguenti al recesso o all’esclusione
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.
La liquidazione – eventualmente ridotta in
proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies del codice civile .
Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell’eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Art. 17 – Morte del socio
In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.
TITOLO V
Strumenti finanziari
Art. 18 – Strumenti finanziari
Con deliberazione dell’assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell’articolo 2483 del codice civile e dell’articolo 111-octies delle disposizioni attuative.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli
interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.
TITOLO VI
Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili
Art. 19 – Patrimonio sociale
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari rappresentati da quote , ciascuna del valore non inferiore ad Euro 25,82 (Euro venticinque e ottantaduecentesimi) e non superiore ai limiti di legge;
2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
3) dall’eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
4) dalla riserva straordinaria;
5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.
6) attrezzature, impianti, mobili e materiali vari in dotazione presso la sede sociale.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel
limite delle quote sociali sottoscritte.
Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.
Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell’art. 2513 del codice civile.
Il bilancio è accompagnato, ove obbligatorio per legge, dalla relazione sulla gestione o dalla nota integrativa nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.
In tale relazione o nota integrativa ,gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 del C.C, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse
eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l’Albo delle cooperative a mutualità prevalente.
Art. 21 – Ristorni
L’assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento.
I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.
Art. 22 – Destinazione dell’utile
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell’utile netto destinandolo:
a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 21;
d) un’eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
e) un’eventuale quota ad eventuale rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
f) quanto residua alla riserva straordinaria.
In ogni caso l’assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
Art. 23 – Trasferimento delle quote sociali
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la societa', senza la autorizzazione degli amministratori.
Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all’organo amministrativo con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l’ammissione.
Il provvedimento che nega la socio l’autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.
TITOLO VII
Organi sociali
Art. 24 – Sistema di amministrazione e organi sociali
Sono organi sociali:
a) l’assemblea dei soci;
b) l’organo amministrativo;
c) il collegio dei sindaci se nominato;
Sezione I – Assemblea
Art. 25 – Decisioni dei soci riuniti in assemblea
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1. l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci nei casi previsti dall'articolo 2477 del C.C. e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. le modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall’articolo 2479-bis c.c.
Art.26) Convocazione
L’assemblea è convocata dall’organo
amministrativo mediante avviso contenente l’indicazione delle materie da trattare, del luogo dell’adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, nel rispetto delle disposizioni del C.C., mediante comunicazione pervenuta a ciascun socio a mezzo raccomandata postale A.R. almeno (otto) cinque giorni prima dell'assemblea.
L'assemblea e' convocata con avviso trasmesso ai soci risultanti dal libro dei soci, con lettera raccomandata, atta a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo; come il servizio postale ordinario, il servizio telefax, l’e-mail di posta elettronica, l’invio di sms telefonici, l’avviso esposto nella sede sociale, l’avviso pubblico a mezzo stampa sui quotidiani locali, l’avviso a mezzo volantinaggio, l’avviso con comunicazione sul sito internet della societa’, l’avviso a mezzo di comunicazione telefonica. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.
In mancanza delle suddette formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva
comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
L’assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) così come previsto nell’art. 20 del presente statuto.
Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall’organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contente l’indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.
Art. 27 – Costituzione dell’assemblea
L’assemblea è validamente costituita:
- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Tuttavia, l’assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sarà validamente costituita, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Sia in
prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.
Art. 28 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall’art. 12 del presente statuto.
Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all’art. 12 del presente statuto.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 5 (cinque) deleghe.
Art. 29 – Presidenza dell’assemblea
L’assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall’assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall’assemblea con la maggioranza dei voti presenti.
Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
SEZIONE II – Organo amministrativo
Art. 30 – Amministratori
La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a 35 , su decisione dei soci in sede di nomina.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.
L’amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio delle carica . Essi possono essere rieletti.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.
Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all’amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
Art. 31 – Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.
La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione della cooperativa.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l' Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fari ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Art.32 – Compensi agli amministratori
Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall’Assemblea all’atto della nomina o successivamente.
La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente e Vice Presidente o Consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale (se nominato).
L’Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Art.33– Rappresentanza legale
La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all’amministratore unico.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.
SEZIONE III – Collegio sindacale e controllo contabile
Art. 34 Collegio sindacale
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro.
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi
delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 del codice civile.
L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
TITOLO VIII
Scioglimento e altre disposizioni
Art. 35– Scioglimento
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l’assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.
La società potrà, in qualunque momento,
revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell’assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.
I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.
Art. 36 – Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento della cooperativa vi è l’obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 36 – Clausola arbitrale
Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall’assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio di Macerata.
L’autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.
Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.
Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti,
essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell’accettazione del relativo incarico.
L’arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.
La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l’oggetto della controversia.
L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell’arbitrato tra le parti.
Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.
I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.
Art. 38– Disposizioni finali
(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell’ambito della mutualità.
Pertanto:
a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.